Associazione Professionisti Edilizia e Territorio

Photogallery
News
E-Book
Area riservata
    Home        Chi siamo        Corsi        Iniziative        Aree tematiche        Utilità        Contatti 
 
 
 Aree tematiche
Aree tematiche >> Acustica

Se hai dei quesiti, dubbi o necessità di chiarimenti sul tema invia una mail a acustica@ap2000,org un nostro tecnico ti risponderà                   


LinK alla Regione lombardia

http://server.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&num_tema=3&num_pag=36


Principali Normative 
 

Legge 447 del 26-10-1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico

La Legge 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Non indica in sostanza limiti da rispettare ma definisce “chi deve fare cosa”. Nella legge vengono analizzate tutte le tematiche riguardanti il rumore, i soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni.

All’art. 8 viene riportato l’obbligo di redigere valutazioni di impatto acustico e di clima acustico per determinate tipologie di opere.
Fonte: ANIT

Scarica il documento

 

D.P.C.M. 14-11-1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Il D.P.C.M. 14-11-1997 fissa i limiti di rumore che possono essere generati dalle sorgenti sonore. La norma disciplina i valori limite di emissione e di immissione (assoluti e differenziali) ed i valori di attenzione e qualità, definiti nella legge quadro, secondo una serie di tabelle che si rifanno alla classificazione acustica del territorio comunale. In base a questi limiti devono essere redatte le valutazioni di clima e di impatto acustico previste dalla Legge quadro oltre che le zonizzazioni acustiche dei Comuni.
Fonte: ANIT

 

D.P.C.M. 5-12-1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Il D.P.C.M. 5-12-1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia. Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari

Isolamento dai rumori esterni

Isolamento dai rumori di calpestio

Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo.

Le prestazioni devono essere verificate in opera, ad edificio ultimato.
Fonte: ANIT

Scarica il documento


Manualetti ANIT
 
SINTESI ANIT - CORRELAZIONE DEI REQUISITI I RISPARMIO ENERGETICO E ACUSTICA
(Versione Settembre 2008)
Comprende: Sintesi del DPCM 5-12-97  Sintesi del DLgs 311  Guida agliIincentivi
Certificazione Energetica

Sintesi DPCM 19971


Tecnico competente: riferimenti normativi ed elenco tecnici riconosciuti 
 
Il tecnico competente in acustica ambientale
La figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale è istituita dall'art.2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo.

 

Il DPCM del 31/3/98 ha indicato i criteri generali per l'esercizio di tale attività.

Alcuni decreti attuativi della L. 447/95 rendono obbligatoria la figura del "tecnico competente" per lo svolgimento di alcune tipologie di attività nel campo dell'acustica ambientale, in particolare:
il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" prevede che l'attività di misura sia eseguita da un "tecnico competente";
il DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" stabilisce che l'attività prevista agli artt. 4, 5 e 6 sia eseguita da un "tecnico competente".

La L.R 10 agosto 2001, n. 13, "Norme in materia di inquinamento acustico" inoltre stabilisce:
all'art.5, comma 4, che la documentazione per la previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico, devono essere redatte da un "tecnico competente" in acustica ambientale, o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente;
all'art.7, comma 2, che i progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di un "tecnico competente" in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali;
all'art.7, comma 3, che la relazione sulle caratteristiche acustiche di nuovi edifici produttivi o di nuovi impianti, da produrre contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, deve essere redatta da un "tecnico competente".
Requisiti per il riconoscimento
I requisiti per ottenere il riconoscimento di "tecnico competente" sono stabiliti all'art. 2 commi 6 e 7 della legge 447/95 e sono rispettivamente:
il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di diploma di laurea ad indirizzo scientifico;
l'aver svolto in modo non occasionale attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i candidati in possesso di diploma e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Modalità di presentazione della domanda
Coloro che ritengono di essere in possesso dei requisiti indicati al punto precedente possono presentare apposita domanda alla Regione nella quale risiedono.
Per la Lombardia, le modalità di presentazione e valutazione delle domande sono stabilite dalla d.G.R.17 maggio 2006, n. 2561 e dal d.D.G. 30 maggio 2006, n. 5985.

Criteri di valutazione delle domande
Una Commissione regionale, appositamente istituita per l'esame delle domande, valuta le medesime in applicazione delle procedure e dei criteri stabiliti dalla deliberazione regionale e dal relativo decreto applicativo sopra citati, adottando in tal modo un metodo oggettivo per giudicare la non occasionalità riguardo l'attività dichiarata dal candidato, secondo quanto previsto dal citato art.2 della Legge 447/95.

Decreti di riconoscimento
Il Dirigente dell'Unità Organizzativa "Programmazione e Progetti Speciali di Protezione Ambientale", sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione, emana i decreti relativi alle istanze presentate dai soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale.

Pubblicazione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale
Ogni quattro mesi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) i nominativi dei "tecnici competenti" riconosciuti, secondo quanto disposto dall'art.5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n.1. 
 
Normativa disponibile
regolamento regionale 21 gennaio 2000, n. 1 (pubblicazione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia)
d.G.R. 17 maggio 2006, n. 2561 (Criteri e modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale)
d.D.G. 30 maggio 2006, n. 5985 (Procedure gestionali riguardanti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e relativa modulistica) e relativo allegato "A"
elenco dei tecnici competenti riconosciuti


     Associazione AP2000 - Via Bisbino, 27 Seregno (MB) - C.F. 91047940159 P.Iva 08563080962 - Privacy - Note legali
Powered by Logos Engineering - Lexun ®
26/04/2024