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 Sicurezza nei cantieri: il coordinatore è obbligatorio 

Associazione Professionisti Edilizia e Territorio  :
Sicurezza nei cantieri: il coordinatore è obbligatorio
 19.10.2010
Sicurezza nei cantieri: il coordinatore è obbligatorio

Nessuna deroga, per nessuna condizione: in un cantiere è sempre obbligatoria la presenza di un coordinatore per la sicurezza, anche se ai lavori - e in fase progettuale - sono chiamate più imprese.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ribadisce il proprio orientamento e, nel recente procedimento C-224/09 (la sentenza depositata è stata depositata il 7 ottobre scorso), stabilisce che "un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari".

L'intervento in merito era stato sollecitato dal Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato la questione riguardante la conformità di alcune norme italiane - in particolare l'articolo 90 del Testo Unico (là dove si consente una deroga all'obbligo per il committente di nominare un coordinatore per la sicurezza, nonché nella parte in cui prevede l'obbligo di redigere un piano di sicurezza solo nel caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più
imprese) - e quanto, invece, disposto dall'articolo 3 della Direttiva 92/57/Cee del 24 giugno 1992 (riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

I Giudici comunitari hanno confermato il proprio orientamento - già espresso nella sentenza 25 luglio 2008, causa C-504/06, Commissione/Italia -, evidenziando come la direttiva stabilisca senza possibilità di dubbio l'obbligo di nominare questa figura professionale anche in un cantiere in cui sono presenti più aziende e che tale obbligo non prevede alcun tipo di deroga. Per quanto riguarda l'ambito specifico relativo al piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri - solo a seguito di una consultazione delle parti sociali - a derogare all'obbligo di redigerlo soltanto nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari (quali quelli enumerati nella direttiva) o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.

fonte: Inail
18 ottobre 2010

Fonte: 19.10.2010
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